PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È vietata la vendita di bevande alcoliche ai minori di 16 anni presso bar, pub, ristoranti, supermercati ed esercizi similari, nonché presso locali notturni e chioschi.

Art. 2.

      1. In caso di violazione della disposizione di cui all'articolo 1, è inflitta la sanzione amministrativa pecuniaria di 1.000 euro nei confronti dell'esercente e di 500 euro nei confronti del minore. Dalla quinta violazione è disposta la chiusura dell'esercizio per dieci giorni.

Art. 3.

      1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, predispone annualmente attività informative e campagne di sensibilizzazione sui rischi connessi al consumo di bevande alcoliche, in particolare mediante la trasmissione di messaggi radiotelevisivi e sulla stampa destinata ai minori.